Lo statuto del Club

Articolo 1 – Costituzione dell’associazione
A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile, del D.L. 460/97, nonché della Legge 383/2000, si costituisce l’associazione ricreativa “500landia Club Vigevano”, con sede in Via Mondetti 16, Vigevano.
La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato,
entrambi i casi deliberati dal consiglio direttivo.
L’associazione aderisce ad un’associazione riconosciuta quale ente di promozione sociale ed usufruisce
delle relative agevolazioni di legge.


Articolo 2 – Principi e scopi generali dell’associazione
Il primo scopo dell’associazione è quello di essere punto d’incontro di tutti i soci che intendono perseguire le finalità statutarie. L’associazione riunisce proprietari, possessori, appassionati e simpatizzanti di autovetture FIAT 500 e derivate (come da successivo elenco di autovetture di interesse del 500landia Club Vigevano), promuove e gestisce raduni, talvolta abbinati a manifestazioni tradizionali, promuove lo scambio con e tra i propri soci di informazioni riguardanti la tecnica, i ricambi, gli accessori, il restauro del proprio veicolo nel rispetto dell’originalità dello stesso o modifiche compatibili con le caratteristiche delle vetture.


Articolo 3 – Caratteristiche ed attività dell’Associazione
L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo. Non ha finalità di lucro, non consente la distribuzione di utili e/o avanzi di gestione, che dovranno essere necessariamente reinvestiti direttamente nell’ Associazione. È amministrativamente indipendente e diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo, eletto da tutti i soci che, in quanto tali, costituiscono la base sociale.
Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e/o organizzate dall’Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

Articolo 4 – Soci dell’Associazione
Sono eleggibili alle cariche sociali solo i soci maggiorenni. Ai soci vengono riconosciuti:
–   Diritto alla partecipazione alla vita sociale;
–   Diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti
–   Diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione

I soci sono tenuti:
–   Al pagamento della quota sociale annua decisa dal Consiglio Direttivo che non è, al pari di eventuali liberi contributi, trasmissibile per cessione, successione, donazione;
–   All’osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni

I soci possono essere sospesi, espulsi, radiati, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che valuta la misura disciplinare a seconda della gravità di atti e/o fatti addebitabili ai soci, per i seguenti motivi:

–   Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali
–   Qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo
–   Qualora, in qualche modo, cagionino danni morali e materiali all’Associazione e/o ai propri membri

La presentazione della domanda di ammissione a socio dà diritto a ricevere immediatamente la tessera di socio ordinario. È compito del Consiglio Direttivo esaminare la domanda e convalidarla entro 30 giorni dalla sua presentazione. La tessera di socio ordinario, a carattere temporaneo, può essere sospesa o ritirata nei
30 giorni per insindacabile decisione del Consiglio Direttivo, senza che il socio possa in alcun modo appellarsi alla decisione. Il socio cui è stata sospesa o ritirata la tessera non potrà accedere ai locali ed ai servizi dell’Associazione, né partecipare in alcun modo alla vita sociale della medesima.

Articolo 5 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
Assemblea dei soci Consiglio Direttivo Presidente



Articolo 6 – Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è composta da tutti i soci maggiorenni ed in regola col versamento delle quote sociali
L’assemblea dei soci ha i seguenti compiti e poteri:

–   Approva il bilancio preventivo, quello consuntivo e rendiconto patrimoniale
–   Approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, attività ed investimenti, nonché eventuali interventi straordinari
–   Decide l’importo della quota sociale su proposta del Consiglio Direttivo
–   Ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo sull’espulsione e radiazione dei soci
–   Delibera la costituzione di sezioni di attività e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative all’interpretazione di regolamenti e con la loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto
–   Esamina e decide sui ricorsi presentati dai soci avverso al Collegio dei probiviri, ove istituito
–   Apporta le modifiche allo statuto

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli iscritti all’Associazione.
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
La seconda convocazione dell’Assemblea deve aver luogo almeno un giorno dopo rispetto alla prima. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l’anno; in via straordinaria
può essere convocata su richiesta di almeno un terzo della base sociale o dal Consiglio Direttivo. In questi
casi l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data di richiesta.
L’annuncio della convocazione dell’Assemblea dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima, mediante avviso affisso alla bacheca della sede sociale, oppure con comunicazione epistolare, anche via posta elettronica, o telefonica, specificando data, ora e luogo ove si terrà la riunione, specificando l’ordine del giorno in discussione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea
medesima, e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate sull’apposito libro dei verbali.
Le votazioni su ciascun argomento all’ordine del giorno potranno avvenire per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto, ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti all’Assemblea.
L’Assemblea per il rinnovo degli organi dell’Associazione stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto, di norma, da un minimo di tre membri. Sulla base dell’entità numerica del corpo elettorale, può eleggere un Comitato Elettorale per adempiere a tutte le operazioni di scrutinio dei voti. L’Assemblea approva il regolamento per le elezioni, stabilendo criteri che garantiscano i diritti della minoranza. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con modalità volte a favorire la partecipazione dell’intero corpo sociale. Il Presidente dell’Assemblea comunica i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina delle cariche interne.
La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi. In sua mancanza, dal secondo, e così via.
Fino alla nomina delle nuove cariche resta in carica per l’ordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo
uscente.


Articolo 7 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, uno o più vice-presidenti, il Segretario e, qualora lo
ritenga opportuno, potrà essere eletto l’Amministratore dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall’associazione per il
conseguimento dei propri fini
Il Consiglio Direttivo formula i programmi di attività sociale come da Statuto e attua le deliberazioni
dell’Assemblea
Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, tre anni
I membri dimissionari o assenti per più di cinque riunioni senza giustificato motivo possono essere sostituiti dal Presidente del Consiglio Direttivo coi primi non eletti nell’ordine di ottenimento dei voti. Ove non vi fossero non eletti,  Assemblea dei Soci verrà convocata nei quindici giorni successivi all’accertamento della dimissione o del decadimento del/i consigliere/i per l’elezione del/i nuovo/i consigliere/i. Il/I nuovo/i consigliere/i dura/no in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo può creare al suo interno una commissione per l’esame delle domande di ammissione di nuovi soci. Il parere di tale cmmissione è vincolante alla decisione di ammissione. Tale commissione è composta da un minimo di tre consiglieri.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.
Le sedute del Consiglio Direttivo vengono presiedute dal Presidente. Il Consiglio Direttivo:
definisce i regolamenti dell’Associazione, nonché degli organismi di cui questa si compone, secondo le
indicazioni dell’Assemblea
decide su eventuali controversie tra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci
decide l’importo della quota sociale annuale
decide in caso di variazioni statutarie obbligatorie per legge la loro relativa modifica e registrazione agli atti
Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni
Nessun compenso è previsto per i componenti del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese
sostenute per l’espletamento degli incarichi sociali.


Art. 8 Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta il Club nei rapporti esterni, personalmente o per il tramite di suoi delegati convoca e presiede il Consiglio Direttivo
cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo
stipula atti inerenti l’attività del Club
In caso di impedimento o di prolungata assenza viene sostituito dal Vice Presidente
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 15 giorni dalla data delle elezioni. Le consegne devono risultare da apposito verbale che verrà portato a conoscenza del Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione

Art. 9 Dimissioni dei soci
I soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento, purché non siano pendenti impegni economici coi medesimi
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è
tenuto alla restituzione della tessera all’atto della presentazione delle dimissioni.
Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni devono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo, che ha facoltà di discuterle e di chiedere chiarimenti prima di ratificarle

Art. 10 Patrimonio e bilancio
Il patrimonio sociale è costituito da:
proventi del tesseramento
eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e da tutti coloro che fruiscono dei servizi del Club eventuali contributi pubblici
proventi da manifestazioni e gestione del Club
donazioni, lasciti, elargizioni, sia da persone, che da Enti, pubblici o privati, concessi senza condizioni che
limitino l’autonomia del Club
beni mobili e immobili del Club


Art. 11 Esercizi sociali
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine dell’esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all’Assemblea dei
Soci per l’approvazione entro il 31 marzo successivo.


Art. 12 Responsabilità amministrative
Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente del
Consiglio Direttivo, è necessaria anche la firma del Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare  un Amministratore, che sostituisca uno dei due nelle incombenze di
cui sopra, come stabilito dal primo comma dell’art. 7 supra.

Art. 13 Modifiche statutarie
Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea all’uopo convocata
In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti, purchè questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale
In seconda convocazione le variazioni si intendono approvate dalla maggioranza dei presenti

Art. 14 Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea e con voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti all’Assemblea, purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione dai 2/3 dei presenti all’Assemblea.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere ripartito tra i soci, oppure devoluto ad un ente locale, ad un circolo, o a strutture similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione o dello sport. La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 15 Norme finali
Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti relative alle associazioni non profit.

Vigevano,   I soci